Art. 2.

      1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'ANPVI-ONLUS trasmette al Ministero della solidarietà sociale una relazione sull'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 da parte del CERFIR-ONLUS, con i relativi bilanci preventivo e consuntivo.